Descrizione
Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas);
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;
c) le centrali termiche; i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere; i locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
g) fabbricati danneggiati, non agibili o non abitabili;
h) gli edifici in cui è esercitato il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
Normative di riferimento
Articolo 8 del Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. nr. 23 del 6/8/2014.