Inidoneità immobile a produrre rifiuti

  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Termine procedimentale: a seguito di verifica positiva della sussistenza delle condizioni dichiarate dal contribuente, la non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell’istanza da parte del Comune
  • Ufficio Competente: Ufficio Tassa sui rifiuti (TARI)
  • Responsabile procedimento: Maffeo Fabio
  • Responsabile provvedimento finale: Maffeo Fabio
  • Silenzio assenso: No

Descrizione

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;

c) le centrali termiche; i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere; i locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;

g) fabbricati danneggiati, non agibili o non abitabili;

h) gli edifici in cui è esercitato il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

Normative di riferimento

Articolo 8 del Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. nr. 23 del 6/8/2014.

Cosa fare

  1. Richiesta dell’interessato redatta secondo il modello INID01;
  2. verifica da parte dell’UFFICIO TARI della sussistenza delle condizioni dichiarate dal contribuente;
  3. Autorizzazione del Responsabile competente alla sospensione dell’assoggettabilità per il tempo di permanenza delle condizioni legittimanti;
  4. Emissione eventuale da parte del Responsabile competente dei seguenti provvedimenti:
  • rideterminazione del tributo dovuto per il periodo dell’anno non interessato alla non assoggettabilità.
  • discarico dal ruolo ordinario del tributo dovuto per il periodo dell’anno interessato alla non assoggettabilità.

Documenti e link

Atti e documenti da allegare all'istanza: elenco documentazione:
  • Fotocopia documento d'identità del richiedente.

Per le ipotesi di cui alla lettera a):

  1. documentazione attestante l’avvenuta rescissione dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas) o, in alternativa, documentazione probante la non produzione di rifiuti in misura apprezzabile.
  2. documentazione fotografica.

Per le ipotesi di cui alla lettera b), c), f), h):

  1. documentazione tecnica individuante le superfici non tassabili.

Per le ipotesi di cui alla lettera d) ed e):

  1. atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  2. documentazione attestante le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
Modulistica e fac-simile:

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