Attivazione, variazione e cessazione di un'utenza

Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. nr. 11 del 23/05/2023

ARTICOLO 26 – DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe per i residenti nel territorio comunale e per gli iscritti A.I.R.E.;
3. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi, il modificarsi del nucleo familiare tempestivamente.
4. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 6 del presente Regolamento.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 27 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all’Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero tramite posta, via e-mail, posta elettronica certificata (pec) o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla Home Page del Portale Istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.carmiano.le.it e disponibile presso gli sportelli fisici;
2. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 (giorni) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (giorni) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune di Carmiano, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione non avendo effetti retroattivi.
6. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), o della TIA o o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione/variazione/cessazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b. Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 4 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 4 del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. In occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il termine previsto dal comma 2 del presente articolo.
9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
11. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.

 

In allegato modello "Dichiarazione utenza domestica" e "Dichiarazione utenza NON domestica"

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