Modalità di pagamento

ART. 28 del Regolamento TARI - RISCOSSIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

2. Il Comune invia almeno una volta all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

3. Il tributo TARI è riscosso da parte del Comune con scadenze e modalità fissate anno per anno dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

4. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Comune è garantisce all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un’unica soluzione.

5. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune allega i relativi bollettini al documento di riscossione.

6. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi, il Comune è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell’anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

7. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune tramite: • Modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modalità di pagamento gratuita come da disposizioni ARERA, art. 24 della Del. 15/2022/R/rif). • Pago Pa o altre modalità di pagamento elettronico;

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, costituisce titolo idoneo al recupero coattivo dell’importo da riscuotere.

X
Torna su