Rateizzazione degli importi

Regolamento TARI approvato con delibera C.C. nr. 11 del 23/05/2023

ART. 35 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 28:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, con possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Il Comune di Carmiano, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
5. Al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario, la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

In allegato modello di "Istanza rateizzazione TARI".

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