Riduzioni tariffarie

Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Tutte le ipotesi di riduzione sono disciplinate dal Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 23/05/2023.

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE (Art. 19)

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 15% sulla tariffa fissa e variabile dovuta;

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% sulla tariffa fissa e variabile dovuta;

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 15% sulla tariffa fissa e variabile dovuta;

d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% sulla tariffa fissa e variabile dovuta;

e. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti: la tariffa è ridotta nell’ipotesi di attività che dimostrino di praticare l’autocompostaggio del rifiuto organico: riduzione del 5% della parte variabile della tariffa

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE (Art. 20)

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 5%, a condizione che:

l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;

le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

ALTRE AGEVOLAZIONI (Art. 21)

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 682 lettera a) punto quattro della Legge 147/2013:

a) Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti, che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa.

b) L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta al Servizio Sociale comunale entro i termini che verranno fissati dall’avviso pubblico che sarà pubblicato con cadenza annuale e compatibilmente con la disponibilità di spesa dei bilanci di competenza. c) Con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio Sociale comunale, sono approvati, secondo gli indirizzi e i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

d) Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

e) Le riduzioni sono applicate a conguaglio, tramite restituzione/compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI (Art. 6)

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell’avvio a riciclo autonomo dei rifiuti apposita istanza corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nel mese precedente utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente. Nell’istanza dovranno, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

Per i successivi mesi, qualora l’utenza prosegua all’avvio a riciclo autonomo dei rifiuti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, è tenuta a trasmettere a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente. 5. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei 11 rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.

La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata a consuntivo sull’intera annualità sulla base della percentuale di riciclo garantita dall’utenza.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (Art. 6 bis)

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. L’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta esclusivamente secondo il modello messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,

- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,

- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),

- la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,

- l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,

- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e la delega al soggetto appositamente individuato per la presentazione telematica dei dati inerenti alla produzione di rifiuti urbani delle utenze non domestiche, redatta sulla base del modello predisposto dal Comune. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

Allegati

Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani

Modulo trasmissione dati delle UND

Richiesta di Riduzione Utenza Non Domestica

Richiesta di Riduzione Utenza Domestica

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