Covid 19: Ordinanza Presidente della Regione su misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Con Ordinanza n° 374  del 03 Ottobre 2020, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto che...

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 06.10.20
  • Autore: Settore 2 "Organizzazione Amministrativa"

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Con Ordinanza n° 374  del 03 Ottobre 2020, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto che:

Art.1

Centofisico.2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovveromascherine monouso o mascherine lavabon efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’interoterritorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie(mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibilegarantire continuativamente il mantenimento della distanza disicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata,di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie neglispazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico,nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e gradoo antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davantiagli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti iluoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restandoil divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamili, anche auto-prodotte, inmateriali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, alcontempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenzaadeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Art.2

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni,  ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dellamascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Art.3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvoche il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, deldecreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della GiuntaRegionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente delConsiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, anche ai sensi e per gli effettidell’art.1 comma 16 del dl 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge14 luglio 2020 n.74, ai Prefetti delle Province ed ai sindaci dei Comunipugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alTribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dallapubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 03 ottobre 2020 Michele Emiliano

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