Ordinanza nr. 37/2022. Ordinanza dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell`anno 2022, ai sensi della legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 7/2014.

Il Sindaco Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 maggio 2022, n. 177...

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IL SINDACO

Richiamato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 4 maggio 2022, n. 177 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 52 suppl. del 09.05.2022, e che di seguito si riporta integralmente:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 177

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. 155 del 08/11/2021;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020;

VISTA la Deliberazione n. 388 del 15/03/2021 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020 a tutto l’anno 2021;

VISTA la Deliberazione n. 512 del 11/04/2022 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020 a tutto l’anno 2022;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2022 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’art.1 comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, della legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché il decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO di confermare anche per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre. L’eventuale anticipazione o posticipazione della decorrenza del periodo di grave pericolosità potrà essere effettuata anche su territori parziali regionali sulla base della suddivisione provinciale;

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;

DECRETA

Art. 1

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Art. 2

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere;

b) far brillare mine o usare esplosivi;

c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 3

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell’ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’attività antincendi boschivi regionale (AIB)2022, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5

Disposizioni Transitorie

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n.353/2000.

Art. 7

Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8

Osservanza delle norme

Ai fini dell’osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

RITENUTO necessario ed opportuno mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti in area urbana ed extraurbana, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano, dell’incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

VISTI:

  • la L. n. 394/1991 – “Legge quadro sulle aree protette”;
  • la L.R. n. 19/1997 – “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”;
  • l’art. 17 del D.P.G.R. n. 118/2016 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014”;
  • l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

D I S P O N E

di richiamare, tutto quanto sopra precede, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e conseguentemente;

O R D I N A

 Il rispetto di tutte le norme riportate nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 177, Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative; ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 52 suppl. del 09.05.2022, confermando, dal 15 giugno al 15 settembre 2022, il periodo di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.

  • Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti in area urbana ed extraurbana, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni, e conferito secondo le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di igiene urbana. E’ vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada per l’esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.

Si informa la cittadinanza che le segnalazioni di incendi e richieste di intervento vanno effettuate in via prioritaria al Corpo Carabinieri Forestale di Lecce, utilizzando il Numero 0832/ 097211.

Numeri telefonici utili:

-Vigili del Fuoco tel. 115 - Carabinieri 112 – Polizia di Stato 113 – emergenza ambientale 1515 - Comando Polizia Locale di Carmiano tel. 0832/606014 – Protezione Civile di Carmiano 0832/604020.

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dallanotificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

 La presente disposizione viene trasmessa:

-al Prefetto di Lecce;

- al Presidente della Regione Puglia;

-al Corpo Forestale dello Stato Comando di Lecce  – Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Bari - Comando Provinciale Carabinieri di Lecce – al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce;

-al Comando Stazione Carabinieri di Carmiano;

- ai Settori Comunali: Comando Polizia Locale; Servizio Protezione Civile.

Il Sindaco

(Avv. Giovanni Erroi)

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