Beni immobili confiscati alla criminalità

Scheda di dettaglio

Il D. Lgs. 159/2011 istitutivo del Codice Antimafia all’art. 48 dispone che i beni confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al comune ove l’immobile è sito o al patrimonio della Provincia o Regione.

Gli enti per legge devono pubblicare un elenco apposito aggiornato periodicamente dei beni ed essi trasferiti. Tale elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

 

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