Dal 1° agosto nuove norme per la registrazione delle attivita' alimentari. Novità anche per i produttori primari

Dal 1 agosto, divengono operative anche in Puglia le disposizioni del Regolamento 852/2004 CE. D'ora in avanti, tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio,...

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Dal 1 agosto, divengono operative anche in Puglia le disposizioni del Regolamento 852/2004 CE.
D'ora in avanti, tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, distribuzione, somministrazione o vendita di alimenti sono soggette a procedura di registrazione di competenza delle ASL. Dunque, non verranno più rilasciate autorizzazioni o pareri sanitari.
Con la nuova procedura, il titolare dell'attività alimentare o del mezzo di trasporto invia al Comune, in cui ha sede tale attività o in cui è residente (nel caso di mezzo di trasporto), la notifica dell'esistenza, dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione. Il Comune la trasmette alla ASL (Dipartimento di Prevenzione) che effettua la registrazione.
La registrazione può essere effettuata a seguito della notifica di una DIA semplice (dichiarazione d'inizio attività) ovvero di una DIA differita (l'attività può iniziare dopo 45 giorni dalla comunicazione). Presupposto della DIA è che al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attività svolta.
In particolare,
1. si applica il procedimento con DIA semplice a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative.
2. si applica il procedimento con DIA differita a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.2 della L. 283 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici.
L'impresa alimentare deve, dunque, presentare al Comune la denuncia su modulistica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 713 del 28 maggio 2007 (Mod. 2) accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dell'attività, dalla planimetria dei locali in scala 1:100 e da altri allegati indicati nel modulo.
Se in un esercizio vengono svolte più attività ed anche una soltanto di queste necessita di DIA differita, tutto l'esercizio ne risulta soggetto.
In caso di DIA differita, nei 45 giorni intercorrenti tra la notifica e la data di inizio attività, l'ASL, se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo di verifica.
Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella DIA, nel caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Al termine della procedura, l'Asl comunica il numero di registrazione al richiedente ed al Comune.
In sede di prima applicazione, le attività già in possesso di autorizzazione o di nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione, se non in caso di variazione di titolarità o di attività, di cessazione o di chiusura. Tali attività già esistenti saranno registrate d'ufficio.
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Sempre dal 1 agosto, sono soggette a registrazione anche le attività di produzione primaria di prodotti alimentari, intese come "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici" (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17)
Pertanto, la procedura di registrazione, si applica, anche, alla:
- produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.
- produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;
- produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.
- produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria.
- produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento.
- pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.
- produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione.
- produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione
- tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.
- raccolta di funghi, bacche, lumache ecc. selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.
Le tipologie sopramenzionate necessitano pertanto di registrazione da effettuarsi mediante apposita modulistica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 713 del 28 maggio 2007 (Mod. 1) accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dell'attività, dalla planimetria dei locali in scala 1:100 e da altri allegati indicati nel modulo. La notifica viene inviata al Comune dove ha sede l'azienda e quindi da questo trasmessa alla Asl.
E'esclusa dall'obbligo di registrazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale".
Per "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari" si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale.
Il concetto di "livello locale" deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'azienda di origine e il consumatore. E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come "ambito nazionale". Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini.
Si sottolinea come l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento e, quindi, degli obblighi che esso comporta, anche per il produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente, non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro.
In ogni caso il dettagliante, in ambito locale, ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Regolamento 178/2002 CE relative alla rintracciabilità, che è oggetto di verifica da parte delle Asl.

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