Diritto al voto domiciliare per elettori intrasportabili

In vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie...

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In vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie, la Legge n. 46 del 7 Maggio 2009 ha esteso il diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori non trasportabili in un'ottica di sempre maggiore agevolazione dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.
Requisiti
Sono ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della legge n. 104/1992 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Modalità di presentazione
Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione, relativamente alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo, dovrà essere presentata al Sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro il 18 maggio p.v.. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell'eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.
La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.
Si informa che il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.
Altre specifiche o informazioni
L'Ufficio elettorale del Comune di Carmiano (tel. 0832/600203) è a disposizione per eventuali chiarimenti e per tutte le informazioni necessarie alla compilazione della domanda di ammissione al voto domiciliare scaricabile anche in allegato alla presente domanda.

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