Ordinanza disciplinante l'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni di Commemorazione dei Defunti
Con Ordinanza Sindacale nr. 94 del 31/10/2013....
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Ordinanza Sindacale nr. 94 del 31/10/2013
Prot. Gen. nr. 15813
OGGETTO: DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2013.
IL SINDACO
Visto l’art. 45, comma 1, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che testualmente recita: “Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco”.
Ritenuto opportuno garantire nel periodo interessato dalla Commemorazione dei Defunti, e precisamente dal 01/11/2013 al 03/11/2013, l’apertura continuativa del Cimitero Comunale al fine di consentire ai visitatori di onorare la memoria dei propri defunti anche attraverso lo svolgimento di veglie di preghiera notturna;
Considerato che il servizio di custodia del Cimitero Comunale è affidato alla “Carminio srl”;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 08/02/2012;
DISPONE
L’Apertura al pubblico del Cimitero Comunale, continuativamente, dalle ore 8.00 di Venerdì 1 Novembre 2013 alle ore 20.00 di Domenica 3 Novembre 2013 al fine di consentire ai visitatori di onorare la memoria dei propri defunti anche attraverso lo svolgimento di veglie di preghiera notturna.
ORDINA
alla “Carminio srl”, nell’ambito dei servizi comunali assegnati, di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione di quanto disposto con la presente ordinanza.
DISPONE altresì
- che, limitatamente al periodo dal 01/11/2013 al 03/11/2013, sono sospese tutte le precedenti disposizioni in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza.
- di trasmettere la presente ordinanza ai Responsabili dei Settori I “AA.GG.” e VIII “Lavori Pubblici” dell’ente, al Corpo di P.M., all’Ufficio di Segreteria, alla “Carminio srl”;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.
Il SINDACO
Dott. Giancarlo Mazzotta